Sez. U, Ordinanza n. 22195 del 28/06/2026 (Rv. 678865-01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Decisione sul merito del giudice di primo grado - Pronuncia implicita sulla giurisdizione - Formazione del giudicato implicito - Condizioni.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
La decisione nel merito del giudice di primo grado costituisce pronuncia implicita sulla giurisdizione, idonea a passare in giudicato ove il difetto di giurisdizione non sia stato eccepito in primo grado né sia stato oggetto di specifico motivo di appello, con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum", non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito.
Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)