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Sez. U - , Sentenza n. 28503 del 29/11/2017 (Rv. 646254 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Formazione di giudicato interno sulla questione di giurisdizione - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646254-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Il giudicato interno sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte in cui il giudice ha pronunciato nel merito, affermando così implicitamente la propria giurisdizione, e dunque con esclusione per le sole statuizioni che non la implicano, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando, dalla motivazione della sentenza, risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed abbia indotto il giudice a decidere il merito "per saltum". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso decisione di appello della Corte dei conti, proposto per motivo di giurisdizione, sul rilievo che nel giudizio di appello non era stata impugnata la decisione resa sul punto dal giudice di primo grado, con conseguente formazione del giudicato implicito, preclusivo dell’eventuale rilievo del difetto di giurisdizione anche in sede di legittimità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)