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Sez. 3, Sentenza n. 330 del 22/01/1990 (Rv. 464907 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - TERMINE INIZIALE.*
Stato
decisa il 1990-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464907-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - TERMINE INIZIALE.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 9 marzo 1967 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - la prescrizione triennale, cui, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 112 d.P.R. cit., è soggetta l'Azione di regresso dell'Inail nei confronti del responsabile dell'infortunio costituente reato decorre, anche nell'ipotesi di Estinzione del reato per prescrizione, dalla relativa sentenza penale di proscioglimento ogni qualvolta la notizia criminis sia pervenuta al giudice penale, restando in tal caso irrilevante che questi abbia provveduto formalmente ad iniziare un procedimento penale oppure che, successivamente alla notizia stessa, sopravvenga una causa di Estinzione del reato, dovendo comunque l'istituto attendere la pronuncia del giudice penale prima di potere agire in regresso, mentre qualora si sia realizzata una causa estintiva del reato senza che il giudice penale sia stato investito della cognizione dell'infortunio, detta prescrizione decorre dalla data della causa estintiva del reato. (V 2420/87, mass n 451590; (V 502/85, mass n 438709).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)