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Sez. L, Sentenza n. 4421 del 13/05/1987 (Rv. 453151 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - CONTRIBUZIONE ALLA CASSA UNICA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - ALIQUOTA RIDOTTA IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO ARTIGIANI - CONDIZIONI - IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE - ISCRIZIONE DELLA PERSONA FISICA TITOLARE NEGLI ELEMENTI NOMINATIVI PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA - NECESSITÀ - SOCIETÀ ARTIGIANA DATRICE DI LAVORO - ISCRIZIONE - OBBLIGO DELLA TOTALITÀ DEI SOCI.*
Stato
decisa il 1987-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453151-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - CONTRIBUZIONE ALLA CASSA UNICA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI - ALIQUOTA RIDOTTA IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO ARTIGIANI - CONDIZIONI - IMPRESA ARTIGIANA INDIVIDUALE - ISCRIZIONE DELLA PERSONA FISICA TITOLARE NEGLI ELEMENTI NOMINATIVI PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA - NECESSITÀ - SOCIETÀ ARTIGIANA DATRICE DI LAVORO - ISCRIZIONE - OBBLIGO DELLA TOTALITÀ DEI SOCI.*

In tema di contribuzione alla cassa unica per gli assegni familiari, l'art. 20, n. 1, del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito (con modificazioni) nella legge 16 aprile 1974 n. 114, nel prevedere un'aliquota contributiva ridotta in favore "dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia", condiziona l'applicabilità del beneficio al concorso di un duplice requisito soggettivo, costituito dalla natura (artigiana o commerciale) dell'impresa e dall'iscrizione dei rispettivi titolari negli elenchi predetti. Pertanto, nel caso di imprese artigiane, detta aliquota di favore è applicabile se la persona fisica titolare dell'impresa sia anche iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 1533 del 1956 (essendo irrilevante l'avvenuta soppressione delle casse mutue artigiane) e, qualora il datore di lavoro sia una società (artigiana), solo se tale iscrizione sussista per la totalità dei soci.*

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 3 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)