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Sez. L, Sentenza n. 2641 del 02/04/1990 (Rv. 466326 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - ALIQUOTA RIDOTTA IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONDIZIONE - ISCRIZIONE DEI TITOLARI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA - CONSEGUENZE - IMPRESE ARTIGIANE - APPLICABILITÀ DELL'ALIQUOTA DI FAVORE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466326-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - ALIQUOTA RIDOTTA IN FAVORE DEI DATORI DI LAVORO ARTIGIANI E COMMERCIANTI - CONDIZIONE - ISCRIZIONE DEI TITOLARI NEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA - CONSEGUENZE - IMPRESE ARTIGIANE - APPLICABILITÀ DELL'ALIQUOTA DI FAVORE - CONDIZIONE.*

In tema di contribuzione alla cassa unica per gli assegni familiari, l'art. 20, n. 1 del decreto legge 2 marzo 1974 n. 30, convertito (con modificazioni) nella legge 16 aprile 1974 n. 114, nel prevedere un'aliquota contributiva ridotta in favore "dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia", condiziona l'applicabilità del beneficio alla ricorrenza del requisito costituito dall'iscrizione dei rispettivi titolari negli elenchi predetti. Pertanto, nel caso di imprese artigiane, detta aliquota di favore è applicabile soltanto se la persona fisica titolare dell'impresa sia anche iscritta nei suddetti elenchi (di cui alla legge 29 dicembre 1956 n. 1533 sull'Assicurazione per la malattia). (V 4421/87, mass n 453151).*

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1956 num. 1533 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20 com. 1, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)