Sez. 1, Sentenza n. 5988 del 09/07/1987 (Rv. 454364 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - TITOLARE DI FARMACIA PRIVATA - INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - TITOLARE DI FARMACIA PRIVATA - INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.*
L'art. 2 n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154, secondo il quale non sono eleggibili a consiglieri comunali i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con l'unità sanitaria locale il cui territorio coincide con quello del comune della cui elezione si tratta (ovvero è in esso ricompreso o lo ricomprende), si riferisce anche ai titolari di farmacie private, in regime di convenzionamento a norma dell'art. 28 primo comma della legge 23 dicembre 1978 n. 833, tenuto conto che il quarto comma del citato art. 2, nell'escludere l'ineleggibilità per il farmacista che chieda la sostituzione per la durata del mandato, si riferisce al farmacista privato (stante il richiamo all'art. 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475), e quindi non consente di interpretare la previsione del n. 9 con limitato riguardo alle farmacie pubbliche, e che, inoltre, i successivi artt. 8 e 9 della legge n. 154 del 1981, nella parte in cui prevedono anche per i farmacisti convenzionati (con la stessa eccezione in caso di sostituzione) l'incompatibilità con la carica di sindaco o di assessore, integrano Disposizioni rafforzative, destinate ad operare dopo l'elezione, non inconciliabili con l'autonoma previsione dell'ineleggibilità. (V 2553/87, mass n 451702).*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)