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Sez. 1, Sentenza n. 2553 del 12/03/1987 (Rv. 451702 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONI COMUNALI - TITOLARI DI FARMACIE ESERCENTI NELLO STESSO COMUNE.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451702-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - ELEZIONI COMUNALI - TITOLARI DI FARMACIE ESERCENTI NELLO STESSO COMUNE.*

In materia di elettorato amministrativo, mentre l'art. 2, primo comma, n. 9 della legge 23 aprile 1981 n. 154 prevede una causa di ineleggibilità di carattere generale a consigliere comunale per i titolari di farmacie esercenti nello stesso comune, il successivo art. 8, primo comma, n. 2 contempla nei confronti degli stessi una semplice causa d'incompatibilità alla carica di sindaco od assessore con portata limitata (in quanto non riguarda i titolari di farmacie esercenti in comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale da cui i farmacisti dipendono o con la quale sono convenzionati), destinata ad operare qualora l'ineleggibilità riguardante il primo rapporto, rimasta in concreto inespressa, riemerga come causa d'incompatibilità riguardo al secondo più qualificato rapporto. (V 6126/86, mass n 448419; (V 6131/85, mass n 443270; (V 4103/82, mass n 422081; (V 6337/81, mass n 417122).*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)