diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8151 del 24/04/2020 (Rv. 657581 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI | Titolo esecutivo nei confronti di condebitori solidali - Ordinanza di assegnazione di crediti nei confronti di un condebitore - Successiva azione esecutiva nei confronti di altro condebitore - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2020-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657581-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI

In tema di esecuzione forzata, non viola gli obblighi di correttezza e buona fede e non contravviene al divieto di abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori solidali che, in forza del medesimo titolo, intraprenda un'azione esecutiva nei confronti di uno di essi dopo aver ottenuto, nei confronti di un altro condebitore, un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., fintanto che quest'ultima non sia adempiuta dal terzo pignorato sino all'integrale concorrenza del credito azionato, fermo restando il divieto - la cui inosservanza va dedotta con opposizione esecutiva - di conseguire importi superiori all'ammontare del credito stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)