Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti - Abuso degli strumenti processuali – Insussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)