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Sez. 3, Sentenza n. 29871 del 06/06/2006 Ud. (dep. 11/09/2006) Rv. 234939 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Manufatto a carattere stagionale - Legittimamente installato - Mancata rimozione allo spirare del termine - Reato di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234939-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La mancata rimozione di un'opera edilizia precaria allo spirare del termine stagionale configura il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, atteso che in tale ipotesi la responsabilità discende dal combinato disposto del citato art. 44 e dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., per la mancata ottemperanza all'obbligo di rimozione insito nel provvedimento autorizzatorio temporaneo.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)