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Sez. 3 - , Sentenza n. 4771 del 14/10/2020 Cc. (dep. 08/02/2021) Rv. 280376 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Opere stagionali – Omessa rimozione – Sequestro preventivo - Assenza del "periculum in mora" al ripetersi del periodo stagionale autorizzato – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280376-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi e paesaggistici, la mancata rimozione, al termine del periodo consentito, di un'opera legittimamente realizzata in base ad un'autorizzazione per il soddisfacimento di esigenze stagionali integra un illecito istantaneo con effetti permanenti, sicché l'attualità del "periculum in mora", ai fini del sequestro preventivo, non viene meno al ritorno della stagione per la quale la realizzazione dell'opera è stata autorizzata.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 21/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)