Sez. 5, Sentenza n. 19494 del 16/03/2004 Cc. (dep. 27/04/2004) Rv. 227752 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Rigetto della richiesta di archiviazione con ordine di formulare l'imputazione - Reato per il quale è prevista la citazione diretta a giudizio - Competenza del pubblico ministero alla emissione del relativo decreto - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Nel caso di rigetto della richiesta di archiviazione, con ordine di formulazione dell'imputazione, spetta al pubblico ministero, una volta adempiuto a tale incombente, emettere il decreto di citazione a giudizio, ove trattisi di reati per i quali l'art. 550 cod. proc. pen. prevede la citazione diretta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 550, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)