Sez. 1, Sentenza n. 18884 del 14/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218811 - 01
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Continuazione in sede di esecuzione fra più sentenze di applicazione della pena - Richiesta munita di consenso scritto del pubblico ministero - Successiva revoca di tale consenso - Illegittimità - Conseguenze.
NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)
Analogamente a quanto si verifica in sede di cognizione, il consenso scritto prestato dal pubblico ministero alla richiesta di applicazione, in sede esecutiva, ai sensi dell'art.188 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, della disciplina del concorso formale o della continuazione fra più sentenze di applicazione della pena costituisce espressione di una definitiva scelta processuale e non può, quindi, essere validamente revocato in un momento successivo. Ne consegue che, ove una tale revoca intervenga, il giudice dell'esecuzione non può basare su di essa il mancato accoglimento della richiesta, ma deve soltanto verificare la sussistenza o meno delle altre condizioni, diverse dall'ormai acquisito consenso delle parti, che la rendano accoglibile.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 188 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 188 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)