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Sez. 3, Sentenza n. 4237 del 09/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998) Rv. 209858 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Revoca unilaterale - Ammissibilità - Esclusione - Necessità che l'accordo sia stato portato a conoscenza del giudice - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209858-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

Allorquando la richiesta di patteggiamento delle pena sia stata accettata dall'altra parte non è più possibile la revoca unilaterale del consenso prestato. In proposito è irrilevante che l'accordo raggiunto sia stato, in concreto, portato a conoscenza del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)