Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 13/06/2025 Cc. (dep. 04/07/2025) Rv. 288171-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Disciplina del reato continuato in sede esecutiva - Art. 188 disp. att. cod. proc. pen. - Revocabilità del consenso del pubblico ministero - Esclusione - Ricorso per cassazione - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, è irrevocabile il consenso scritto prestato dal pubblico ministero alla richiesta di rideterminazione della pena presentata nell'interesse del condannato ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen., sicché, ove il giudice dell'esecuzione accolga la richiesta, il pubblico ministero non può ricorrere per cassazione, dolendosi della misura della pena, avverso il provvedimento che abbia recepito l'accordo, salvo in caso in cui denunci errori che hanno portato alla determinazione di una pena illegale.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 188, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)