Sez. U, Sentenza n. 478 del 11/07/2000 (Rv. 538363 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Questione d'illegittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto al procedimento disciplinare notarile - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
Posto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui consente l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati, diversamente da quanto disposto dall'art. 146 della legge n. 89 del 1913, con riguardo all'azione disciplinare nei confronti dei notai.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 146 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)