Sez. U, Sentenza n. 5038 del 11/03/2004 (Rv. 571028 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE | Interruzione - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui consente l'interruzione della prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto, da un lato, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare, vale anche ad assicurare l'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, essendo applicabile al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione non già la regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, sancito dall'art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quella dell'interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.), atteso peraltro che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di prescrizione dell'azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione del reato non possono essere assunti a "tertium comparationis" in fattispecie aventi natura diversa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 51, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)