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Sez. U, Sentenza n. 23239 del 17/11/2005 (Rv. 586427 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE | Mera iscrizione al Ruolo degli agenti d'affari in mediazione - Incompatibilità - Sussistenza - Fondamento - Contrasto con gli artt. 3 e 9 Cost. - Insussistenza.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586427-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE

Il primo comma dell'art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv., con modif., nella legge n. 36 del 1934) distingue espressamente casi di incompatibilità con la professione di avvocato collegati all'esercizio di attività (commercio in nome proprio o altrui, professione di notaio) da altri collegati, invece, all'assunzione di una determinata qualità, tra cui quella di mediatore; pertanto, la semplice iscrizione al Ruolo degli agenti d'affari in mediazione - anche a prescindere dall'effettivo esercizio della relativa attività - è incompatibile con la professione di avvocato e comporta, se non rimossa, la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 37, n. 1, r.d.l. cit., senza che rilevi, in contrario, l'art. 10 del codice deontologico forense - a mente del quale l'avvocato non deve porre in essere attività (commerciale o) di mediazione - trattandosi di norma attinente alla materia disciplinare, e non dell'incompatibilità; né, manifestamente, la menzionata disposizione dell'art. 3 r.d.l. n. 1578 del 1933, come sopra interpretata, contrasta con i principi di cui all'art. 3 Cost. (sotto il profilo della disparità di trattamento degli avvocati rispetto ai notai, per i quali l'incompatibilità è stabilita con l'esercizio dell'attività di mediazione, e non con la semplice iscrizione al Ruolo) e all'art. 9 Cost. (sotto il profilo della ingiustificata preclusione, per l'avvocato, del riconoscimento di una preparazione tecnica da parte della P.A., nel che si sostanzierebbe l'iscrizione al Ruolo predetto), atteso che - quanto al primo profilo - ciascun ordinamento professionale reca con sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina, e che - quanto al secondo - dall'iscrizione al Ruolo degli agenti d'affari in mediazione derivano soprattutto effetti di grande rilievo sul piano professionale ed economico, essendo essa necessaria per l'insorgenza del diritto alla provvigione, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 39 del 1989.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 22/11/1933 num. 1578 art. 37, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 1, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)