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Sez. 6, Sentenza n. 2769 del 19/12/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201348 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Abuso d'ufficio - Condotta - Illegittimità - Necessità - Dolo - Ingiustizia del fine - Necessità - "Ratio" - Fattispecie in tema di arbitrario ricorso a professionisti esterni da parte del responsabile di un ufficio legale regionale.
Stato
decisa il 1994-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201348-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere

In tema di delitto di abuso d'ufficio, la modifica legislativa operata dalla legge 26 aprile 1990 n. 86, ha introdotto nella struttura del reato il requisito della doppia ingiustizia, nel senso che deve essere "contra legem" non solo la condotta, ma anche il fine perseguito dall'agente sicché il reato in esame non sussiste quando, pur essendo illegittimo il mezzo impiegato, il fine di danno o di vantaggio non sia di per sè ingiusto. Tale interpretazione deriva sia dal tenore letterale della norma che menziona separatamente l'abusività della condotta e l'ingiustizia del fine, sia dalla "ratio" che tende a sottrarre alla sanzione penale quelle ipotesi in cui, sia pure attraverso un comportamento materiale formalmente illegittimo (perché viziato da incompetenza relativa o da violazione di legge), si persegua un fine di per sè legittimo. Tuttavia sussistono entrambe i requisiti quando il responsabile di un ufficio, al fine arrecare nocumento ad appartenenti ad esso e vantaggio a persone estranee, ricorra arbitrariamente e sistematicamente alla collaborazione di personale esterno, pur potendo far fronte alle esigenze istituzionali attraverso il personale interno. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che fosse stato giustamente condannato per il delitto di abuso il dirigente del settore legale della Regione Puglia che, al fine di danneggiare dipendenti dell'ufficio legali dotati della necessaria qualifica professionale e di favorire la collaborazione di professionisti esterni, aveva sistematicamente falsamente attestato la necessità di far ricorso a questi ultimi per l'eccessivo carico di lavoro del Settore Legale della Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Legge 26/04/1990 num. 86 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)