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Sez. 6, Sentenza n. 7069 del 06/06/1996 Ud. (dep. 15/07/1996) Rv. 206022 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE | Abuso di ufficio - Requisito della "doppia ingiustizia" - Necessità - Sussistenza - Fattispecie: concessione edilizia.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206022-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - IN GENERE

La fattispecie di cui all'art. 323 cod. pen. si integra in una doppia ingiustizia: l'abuso dell'ufficio cui consegue un ingiusto vantaggio a sè o ad altri o un danno ad altri ugualmente ingiusto. Occorre, in altri termini che l'ingiustizia del vantaggio o del danno sia tale a prescindere dall'abuso perpetrato, che insomma il risultato corrisponda di per sè ad una situazione antigiuridica, senza considerare il mezzo con cui questa è stata posta in essere. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia nella quale i giudici di merito avevano ritenuto la sussistenza del reato di abuso di ufficio avendo accertato l'illegittimità di una concessione edilizia perché viziata nella forma e nel procedimento senza peraltro accertare se l'edificabilità dell'area avesse rappresentato un ingiusto vantaggio per il proprietario per essere la concessione incompatibile con la convenzione vigente al momento).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)