Sez. L, Sentenza n. 2449 del 18/06/1975 (Rv. 376339 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIPLOMATI DI ISTITUTI PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIPLOMATI DI ISTITUTI PROFESSIONALI - DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA - CRITERIO.*
Il 'periodo di inserimento nel lavorò previsto dal primo comma dell'articolo unico della legge 31 maggio 1966, n 205, sul riconoscimento di qualifica ai diplomati degli istituti professionali, non e un periodo di apprendistato. La qualifica del lavoratore, assunto con riferimento a detta legge, deve essere determinata in funzione della natura delle mansioni affidategli e dell'utilita che il datore di lavoro ne ritrae. (nella specie, si discuteva se il datore di lavoro fosse tenuto al versamento dei contributi assicurativi all'INPS ed all'INAM nella misura prevista per gli impiegati).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DPR 30/12/1956 num. 1668, Legge 31/03/1966 num. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)