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Sez. L, Sentenza n. 3981 del 10/06/1988 (Rv. 459127 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - NATURA DI ATTO RIASSUNTIVO NONOSTANTE IL MUTAMENTO DEL "PETITUM" NEL "QUANTUM", IL RILASCIO DI NUOVA DELEGA PER LA RIASSUNZIONE E LA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DI TALE ATTO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459127-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - NATURA DI ATTO RIASSUNTIVO NONOSTANTE IL MUTAMENTO DEL "PETITUM" NEL "QUANTUM", IL RILASCIO DI NUOVA DELEGA PER LA RIASSUNZIONE E LA NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DI TALE ATTO - CONFIGURABILITÀ.*

Il ricorso con cui l'i.N.A.I.L. - a seguito della dichiarazione d'incompetenza del tribunale in ordine all'Azione di regresso ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 esperita dall'istituto medesimo - riassume il giudizio innanzi al pretore in funzione del giudice del lavoro, non perde la sua natura (rilevante, nella specie, ai fini della prescrizione) di atto riassuntivo del precedente giudizio per il fatto che indichi come petitum una somma maggiore di quella domandata nel giudizio concluso dalla pronuncia di incompetenza (configurandosi tale diverso importo come precisazione del medesimo petitum giustificata dall'intervenuta variazione dell'ammontare pecuniario del credito di valore azionato) o per il fatto che per l'atto di riassunzione sia stata dall'istituto rilasciata una nuova delega, restando altresì irrilevante, ove sanata dalla Costituzione della controparte, la nullità conseguente all'esecuzione della notifica dell'atto riassuntivo alla controparte predetta anziché al suo procuratore costituito. (V 550/87, mass n 450285; (V 4816/77, mass n 388419; (V 2490/75, mass n 376339; (V 439/74, mass n 368151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)