Sez. 2, Sentenza n. 1061 del 31/03/1969 (Rv. 339551 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - RICHIESTA DELLA PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA DELLA SOMMA RICONOSCIUTALE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - TACITA - RICHIESTA DELLA PARTE PARZIALMENTE VITTORIOSA DELLA SOMMA RICONOSCIUTALE - ESCLUSIONE.*
Non costituisce acquiescenza il comportamento della parte parzialmente vittoriosa, la quale si limiti a pretendere, sia pure a mezzo di intimazione di precetto e di susseguenti Atti esecutivi, il pagamento del credito vantato riconosciutole dalla sentenza. L'esecuzione della sentenza e la Mancanza di riserva di impugnazione non rappresentano, infatti, di per se, Atti incompatibili con la volonta di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. (Conf.2244-66 massima n.324378 e altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)