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Sez. 1, Sentenza n. 10922 del 07/12/1996 (Rv. 501116 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Competenza - Limiti - Opposizione ad ingiunzione fiscale in tema di indennità di abusiva occupazione di bene demaniale - Opposizione fondata sulla dedotta proprietà del bene - Competenza a pronunciarsi del Conciliatore - Esclusione - Causa relativa a bene immobile - Degradabilità della cognizione a meramente incidentale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501116-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

Il Giudice Conciliatore, investito dell'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dal Ministero delle Finanze per indennità dovute a titolo di abusiva occupazione di un suolo demaniale marittimo, è incompetente, "ratione materiae", ex art. 7 cod. proc. civ., a pronunciarsi, implicando ogni sua decisione in proposito la necessità di affrontare la soluzione di una pretesa che ha la propria fonte in un rapporto giuridico relativo ad un bene immobile; rapporto giuridico che non può ritenersi degradabile a semplice presupposto logico della decisione, trattandosi - in effetti - di questione che integra la "causa petendi" e non è pertanto suscettibile di cognizione meramente incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)