Sez. 1, Sentenza n. 4304 del 03/03/2004 (Rv. 570760 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Opposizione a ingiunzione fiscale per occupazione abusiva di suolo demaniale - Competenza per valore del giudice di pace - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Esula dalla competenza del giudice di pace l'opposizione ad ingiunzione fiscale emessa dal Ministero delle Finanze per il pagamento dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo demaniale, ancorché la somma pretesa rientri nei limiti della competenza per valore del giudice adito, atteso che la riserva contenuta nell'art. 7 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374) attribuisce alla competenza per valore del giudice di pace valenza solo residuale, essendo essa destinata ad operare solo in difetto di attribuzione della competenza per materia o funzionale ad altro giudice, con la conseguenza che, ove si tratti di controversie immobiliari (come nella specie, tali essendo tutte le controversie in cui vengano dedotte in giudizio pretese afferenti tanto a diritti reali quanto a diritti di credito che abbiano la loro fonte in un rapporto giuridico riguardante un bene immobile), il valore della causa non assume rilevanza, trattandosi di controversia demandata alla competenza del tribunale "ratione materiae".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 17 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)