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Sez. 2, Sentenza n. 1031 del 28/01/1995 (Rv. 490065 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Conciliatore - Competenza - Limiti - Cause relative a beni mobili di valore non superiore a un milione - Cause relative a beni immobili - Competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490065-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

L'art. 7 del codice di rito, nello statuire che il conciliatore è competente unicamente per le cause - di natura così reale, come personale - relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione, che non siano attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice, nonché per tutte le cause relative alle modalità di uso dei servizi condominiali, implicitamente, ma inequivocabilmente esclude, sotto il profilo della materia, la competenza del giudice anzidetto per tutte le controversie immobiliari, cioè per tutte le cause aventi ad oggetto domande afferenti a diritti tanto reali, quanto personali "relativi" a beni immobili, cioè pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)