Sez. 1, Sentenza n. 200 del 21/01/1985 (Rv. 438424 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI MAGGIORI DANNI PER SVALUTAZIONE - PROVA - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - IN GENERE - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI MAGGIORI DANNI PER SVALUTAZIONE - PROVA - RICORSO AD ELEMENTI PRESUNTIVI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
In tema di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento al creditore del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria sopravvenuta durante la mora del debitore, secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il potere-dovere del giudice del merito di far ricorso, in difetto di prove specifiche, ad elementi presuntivi in ordine alle possibilità di impiego del danaro coerenti con la situazione personale o professionale dell'istante, od alla prevedibile collocazione di esso nella Forma del deposito bancario o in impieghi simili, sussiste se e nei limiti in cui il creditore medesimo fornisca gli elementi che permettano di individuare e valutare le indicate situazioni, e, pertanto, deve essere escluso a fronte di una mera deduzione del verificarsi di quel maggior danno, senza alcuna specificazione ed allegazione. (Conf 240/84, mass n 432499).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)