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Sez. 2, Sentenza n. 1217 del 26/02/1986 (Rv. 444695 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - RILEVANZA DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444695-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PROVA DEL MAGGIOR DANNO - RILEVANZA DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE COMMERCIALE DEL CREDITORE.*

In tema d'inadempimento d'obbligazione pecuniaria, qualora il creditore, oltre al pagamento del debito, chieda anche il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione della moneta, il giudice del merito, in difetto di specifiche prove, può desumere l'esistenza di tale danno dalla qualità d'imprenditore commerciale del creditore e dalla richiesta, da parte del medesimo, di prestiti bancari con esborso dei relativi interessi durante il periodo della mora del debitore. (V 405/85, mass n 438620; (V 200/85, mass n 438424; (V 4161/82, mass n 422133; (V 4081/82, mass n 422055; (Conf 1818/82, mass n 419661; (Conf 329/82, mass n 418030; (Conf 6232/80, mass n 409955).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)