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Sez. 3, Sentenza n. 5157 del 12/06/1987 (Rv. 453768 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMMODIFICABILITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453768-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - IMMODIFICABILITÀ DEL COLLEGIO GIUDICANTE - RIFERIMENTO ALL'INIZIO DELLA DISCUSSIONE DELLA CAUSA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

Il principio della immodificabilità del collegio giudicante - che trova attuazione, anche nel rito del lavoro, dal momento in cui ha inizio la discussione della causa - comporta che se la causa venga poi deliberata da un collegio in diversa composizione, la sentenza è affetta, ai sensi degli artt. 276 e 158 cod. proc. civ., da nullità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, per la carenza totale di legittimazione di uno o di più componenti dell'organo giurisdizionale, a cui per legge è demandato il potere decisionale, secondo composizione predeterminata. (V 1519/84, mass n 433604; (V 2081/82, mass n 419945; (V 2058/82, mass n 419916; (V 2838/76, mass n 381588).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)