Sez. 1, Sentenza n. 361 del 17/01/1998 (Rv. 511638 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE | Procedimento in camera di consiglio - Principio della immutabilità del giudice - Applicabilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE
Il principio della immutabilità del giudice, pur applicabile ai procedimenti in camera di consiglio destinati a concludersi con un provvedimento di natura decisoria, opera con esclusivo riferimento al momento di inizio della discussione e non vieta, pertanto, né che quest'ultima si svolga dinanzi ad un collegio dalla composizione diversa rispetto a quella delle precedenti udienze (destinate alla raccolta degli elementi da valutare, successivamente, ai fini della decisione o della mera trattazione del procedimento), né che il collegio, dopo una prima discussione, presenzi poi, in diversa composizione, ad una nuova discussione, assumendo definitivamente la causa in decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)