Sez. L, Sentenza n. 2121 del 24/02/2000 (Rv. 534385 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Lavoro subordinato - Domanda di inquadramento superiore sulla base delle mansioni di fatto e della disciplina contrattuale - Ricorso per cassazione basato su regolamentazione normativa dell'inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Mutamento della "causa petendi" - Sussistenza - Valutazioni di merito - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità del motivo di ricorso - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
In una causa avente ad oggetto la domanda del lavoratore di essere inquadrato in una categoria superiore in base alle mansioni di fatto svolte e alla regolamentazione contrattuale degli inquadramenti e dei relativi presupposti, il motivo di ricorso per cassazione con cui il diritto all'inquadramento superiore venga affermato con riferimento ad una regolamentazione normativa, non dedotta nei gradi di merito, quale la disciplina regolamentare dell'inquadramento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato - successivamente contrattualizzato con l'intervento del contratto collettivo nazionale del 1988 -, è inammissibile in quanto comporta il mutamento della "causa petendi" (intesa, rispetto a una siffatta domanda, come il complesso delle circostanze e degli elementi materiali, ivi compresa la regolamentazione pattizia) e richiederebbe da parte della Corte di Cassazione non già una semplice qualificazione giuridica del fatto, ma una valutazione di merito in ordine alla riconducibilità di mansioni concrete rispetto alla qualifica astratta prevista dal testo normativo, particolarmente quando si tratta di rapportare una nuova figura professionale (nella specie, di "controller") a un profilo professionale di genere tradizionale (segretario superiore di prima classe), e quindi è necessario svolgere un apposito giudizio di comparazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)