Sez. 5 - , Sentenza n. 30718 del 18/06/2021 Ud. (dep. 05/08/2021) Rv. 281868 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Insolvenza al momento di assunzione dell'obbligazione - Prova - Condotta antecedente e successiva all'inadempimento – Silenzio - Rilevanza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento, assumendo rilievo anche il mero silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato. (Nella specie l'agente, alla data di emissione delle fatture, aveva taciuto ai fornitori la situazione di costante e progressivo indebitamento della società dallo stesso amministrata e la contestuale costituzione di una società con denominazione similare all'obbligata verso la quale distrarre le risorse acquisite).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)