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Sez. 2, Sentenza n. 8893 del 03/02/2017 Ud. (dep. 23/02/2017) Rv. 269682 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Insolvenza al momento dell'assunzione dell'obbligazione - Silenzio - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269682-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Ai fini della configurabilità del reato di insolvenza può assumere rilievo anche il silenzio dell'agente, quale forma di dissimulazione del proprio stato di insolvenza, nel caso in cui tale condizione non sia stata manifestata all'altra parte contraente al momento della stipula del contratto, con il preordinato proposito di non adempiere alla prestazione scaturente dal rapporto contrattuale. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna per insolvenza fraudolenta degli amministratori di una società che avevano concluso un contratto con una società di trasporti tacendo il conclamato stato di insolvenza in cui versava la società amministrata, assumendo l'obbligo del pagamento delle prestazioni con scadenza nello stesso giorno della presentazione della domanda di concordato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)