Sez. 2, Sentenza n. 39887 del 16/06/2015 Ud. (dep. 05/10/2015) Rv. 264514 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Insolvenza al momento di assunzione dell'obbligazione - Prova - Condotta antecedente e successiva all'inadempimento - Rilevanza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di insolvenza fraudolenta, la prova della condizione di insolvenza dell'agente, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, può essere desunta dal comportamento precedente e successivo all'inadempimento. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto provato lo stato di insolvenza di una società di autotrasporto, amministrata e gestita dagli autori del reato, desumendolo dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, la società aveva accumulato debiti per mancato pagamento dei pedaggi stradali, rimasti insoluti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)