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Sez. U, Sentenza n. 4685 del 09/03/2015 (Rv. 634423 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Personale avventizio degli enti economici regionali - Declaratoria di nullità del termine - Instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Condizioni - Espletamento di pubblico concorso o procedure selettive - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634423-01

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE

Qualora sia dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di ente pubblico economico sottoposto a tutela o vigilanza della Regione Sicilia, ai sensi della legge reg. Sicilia 19 agosto 1999, n. 18 (applicabile "ratione temporis", prima dell'entrata in vigore della legge reg. Sicilia 5 novembre 2004, n. 15), l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è condizionata dall'obbligo di espletare un pubblico concorso o procedure selettive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 30/04/1991 num. 12 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 19/08/1999 num. 18 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/11/2004 num. 15 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)