Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3742 del 13/02/2017 (Rv. 643654 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE | Azione di nullità - Onere della prova a carico del coniuge in errore - Contenuto e limiti - Apprezzamento del giudice del merito - Portata - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE
Il coniuge che impugni il matrimonio per errore, ai sensi dell’art. 122 c.c., è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre all'influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto un impedimento rilevante al normale svolgimento della vita coniugale l’orchite epididimite di cui era affetto il marito della ricorrente, patologia insorta successivamente al matrimonio e comunque curabile con ordinaria terapia antibiotica).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)