Sez. 1, Sentenza n. 3407 del 12/02/2013 (Rv. 625098 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE | Comportamento sessuale - Connotazione ai fini della rilevanza dell'errore - Contenuto e limiti - Portata ulteriore - Ambito - Valutazione dell'insostenibilità del vincolo coniugale.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE
In tema di azione di nullità del matrimonio, è rilevante l'errore riguardo al comportamento sessuale dell'altro coniuge solo qualora questo si manifesti come anomalia o deviazione sessuale che, per la sua imprevedibilità, costituisce un impedimento oggettivo e non superabile allo svolgimento della vita coniugale; pertanto, al di fuori di tale ipotesi, detto comportamento non può avere alcuna rilevanza sotto il profilo della formazione del consenso, influendo, invece, nella constatazione della insostenibilità del vincolo coniugale, così giustificando la richiesta del suo scioglimento e l'addebitabilità della separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)