Sez. 1, Sentenza n. 4876 del 07/03/2006 (Rv. 590750 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE | Azione di nullità - Onere della prova a carico del coniuge in errore - Contenuto e limiti - Apprezzamento del giudice del merito - Portata - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - PER VIOLENZA ED ERRORE - ERRORE SU QUALITÀ PERSONALI DEL CONIUGE - IPOTESI DI ERRORE ESSENZIALE
Il coniuge che impugna il matrimonio per errore, ai sensi del predetto art. 122, è tenuto a provare l'esistenza di una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge e la mancata conoscenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, oltre alla influenza di detta mancata conoscenza sul proprio consenso, mentre è rimesso al giudice l'apprezzamento della rilevanza della infermità ai fini dell'ordinario svolgimento della vita familiare, in relazione alle normali aspettative del coniuge in errore, da valutare avendo riguardo alle condizioni, alla personalità, alla posizione sociale del richiedente nonché ad ogni altra circostanza obiettiva emergente dagli atti, senza che possa, invece, attribuirsi rilievo ai semplici timori e reazioni dello stesso o ad altri aspetti personali (alla stregua di detto principio la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di merito che aveva respinto la impugnazione della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di annullamento del matrimonio, rilevando, sulla base di accertamenti medico-legali, che la moglie del richiedente l'annullamento del matrimonio, pur se affetta da thalasso-dreapanocitosi, era in grado di condurre una normale vita di relazione e di assolvere i doveri derivanti dal matrimonio, con particolare riguardo alla possibilità di intrattenere rapporti sessuali con il marito e di portare a termine una gravidanza, che tale condizione poteva essere facilmente preservata mediante periodici controlli ed opportuni accorgimenti tecnici, e che inoltre il timore prospettato dal marito che la donna potesse avere necessità continua di terapie particolari era smentita dalla effettiva consistenza della malattia, ed osservando, a conferma di tali conclusioni, che l'appellante non aveva evidenziato anomalie nella sua vita coniugale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)