Sez. L, Sentenza n. 5060 del 22/07/1983 (Rv. 429920 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI "RIMBORSO A PIÈ DI LISTA" - ESENZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 12, N. 2 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI "RIMBORSO A PIÈ DI LISTA" - ESENZIONE CONTRIBUTIVA EX ART. 12, N. 2 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'esenzione dalla contribuzione previdenziale, ai sensi dell'art. 12, n.2, della legge 30 aprile 1969 n. 153, di una somma corrisposta (dal datore di lavoro) a titolo di "rimborso a piè di lista" esige - conformemente al significato di tale espressione, attinta dal linguaggio amministrativo - che la spesa oggetto del rimborso sia documentata in modo che ne risulti specificato anche il relativo fatto generatore, restando altrimenti preclusa, agli organi ispettivi ed all'istituto assicuratore, ogni possibilità di controllo sulla effettività della spesa e sulla fonte di essa. (nella specie, in tema di rimborso di spese per viaggi di affari, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto insufficiente l'indicazione globale dei chilometri percorsi, senza alcuna specificazione degli itinerari compiuti).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)