Sez. L, Sentenza n. 5305 del 28/08/1986 (Rv. 447875 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE - CONTRIBUZIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE - ESENZIONE - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE - NECESSITÀ - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - SOMME EROGATE DAL DATORE DI LAVORO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE - CONTRIBUZIONE ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE - ESENZIONE - DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE - NECESSITÀ - LIMITI.*
La cosiddetta indennità spese non documentabili, prevista dalla disciplina collettiva per i dipendenti da aziende chimiche, non rientra fra gli emolumenti eccezionalmente esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali a norma della disposizione del n. 2 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, atteso che tale disposizione si riferisce a quelle somme erogate al lavoratore a titolo di rimborso delle spese effettivamente fatte nell'interesse del datore di lavoro, purché documentate "a piè di lista", in modo che ne risulti specificato anche il fatto generatore, salva l'impossibilità - relativa agli Usi praticati o all'entità minima della spesa - della documentazione. (V 3749/85, mass n 441329; (V 6500/83, mass n 431227; (V 5060/83, mass n 429920).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)