Sez. 1, Sentenza n. 2394 del 26/06/1976 (Rv. 381167 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - FORMA DELLA CITAZIONE - APPLICABILITA - SANATORIA EX ARTT 156 E 157 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PRONUNCIA E NOTIFICA - FORMA DELLA CITAZIONE - APPLICABILITA - SANATORIA EX ARTT 156 E 157 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Per la notificazione dei decreti di espropriazione, a sensi dell'art 51 della legge 25 giugno 1865, n 2359, debbono seguirsi le forme della citazione, con conseguente Competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario. L'assoggettamento a siffatto requisito di Forma non attribuisce, peraltro, a detta notificazione la qualificazione di atto processuale, rimanendo essa atto di carattere sostanziale. Per conseguenza, non puo applicarsi nei confronti di essa la sanatoria prevista dagli artt 156 e 157 cod proc civ per gli Atti processuali che, nonostante la loro nullita, abbiano raggiunto lo scopo loro assegnato dalla legge. (V 3426/74, mass nn 371940 e 371941; (V 2033/73, mass n 365187).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)