Sez. 3, Sentenza n. 37848 del 07/05/2014 Cc. (dep. 16/09/2014) Rv. 260149 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente - Rispetto del principio di proporzionalità - Obbligatorietà - Soggetto destinatario della misura cautelare reale - Strumenti di tutela - Individuazione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al P.M. e, in caso di provvedimento negativo del g.i.p., può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto emesso dal g.i.p., attesa l'assenza di elementi da cui desumere una evidente violazione del principio di proporzionalità del sequestro).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)