Sez. 3, Sentenza n. 37195 del 09/10/2025 Cc. (dep. 14/11/2025) Rv. 288699-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo a fini di confisca per equivalente - Tribunale del riesame - Questioni tecniche e contabili - Poteri istruttori - Esclusione - Rispetto del principio di proporzionalità - Obbligatorietà - Tutela del destinatario - Strumenti - Individuazione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale, chiamato a decidere su una richiesta di riesame avente ad oggetto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non è titolare di poteri istruttori e, pertanto, fatti salvi i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni sottoposti al vincolo e l'ammontare del profitto del reato di cui si è ritenuto sussistente il "fumus", non può disporre l'effettuazione di accertamenti contabili o tecnici finalizzati alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che il destinatario del sequestro che invoca la riduzione della garanzia può presentare apposita istanza in tal senso al pubblico ministero e, a fronte del provvedimento reiettivo del giudice per le indagini preliminari, è facultizzato ad impugnare tale decisione con l'appello cautelare).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)