Sez. 6, Sentenza n. 15807 del 09/01/2014 Cc. (dep. 08/04/2014) Rv. 259702 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro funzionale alla confisca per equivalente - Stima dei beni sequestrati - Valutazione del giudice della cautela - Necessità - Criteri - Valore nominale del bene - Esclusione - Valore reale del bene - Applicabilità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il valore dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. (Fattispecie, nella quale la Corte ha annullato la decisione del Tribunale, che, in sede di appello cautelare, si era ancorato al criterio formale del valore nominale del capitale sociale per la stima di quote societarie e del valore catastale per l'apprezzamento degli immobili, pur avendo la disponibilità di elementi da cui desumere una diversa e più "effettiva" valutazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)