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Sez. 3, Sentenza n. 4835 del 20/09/1979 (Rv. 401457 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - ATTIVITA PARASCOLASTICHE E ASSUNZIONE DIRETTA DELLA LORO GESTIONE DA PARTE DI ALTRI ENTI - SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA STATALE - RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI STATALI PER GLI EVENTI DANNOSI VERIFICATISI - CONFIGURABILITA - PASSAGGIO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DAI PATRONATI SCOLASTICI AI COMUNI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401457-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - ATTIVITA PARASCOLASTICHE E ASSUNZIONE DIRETTA DELLA LORO GESTIONE DA PARTE DI ALTRI ENTI - SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITA NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA STATALE - RESPONSABILITA DELLA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI STATALI PER GLI EVENTI DANNOSI VERIFICATISI - CONFIGURABILITA - PASSAGGIO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DAI PATRONATI SCOLASTICI AI COMUNI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

In Mancanza di specifiche norme regolatrici delle attivita parascolastiche e di assunzione diretta della loro gestione da parte di altri enti, tali attivita educative ed assistenziali, ove si svolgano nell'ambito dell'organizzazione scolastica statale, con uso di locali a questa affidati e con impiego di personale insegnante, sono soggetti al potere organizzativo e disciplinare della direzione degli istituti statali, la quale assume le corrispondenti responsabilita per gli eventi dannosi verificatisi, a causa di carenze degli ordini di servizio e dell'Azione di vigilanza sugli alunni. Tale responsabilita della direzione degli istituti statali non e venuta meno a seguito del passaggio di dette funzioni assistenziali dai patronati scolastici (istituti con legge 4 marzo 1958 n 261) ai comuni, in quanto il pagamento delle retribuzioni da parte di altri enti (quali i comuni e i patronati) al personale insegnante statale per la prestazione di servizi parascolastici, non implica il temporaneo passaggio di questo personale alle dipendenze degli enti finanziatori, per il periodo di svolgimento delle attivita eccedenti il contenuto specifico del rapporto di impiego pubblico, quando tali attivita si esplichino nell'ambito dell'organizzazione scolastica e siano coordinate, come complementari e sussidiarie, alle funzioni didattiche. (nella specie, alla stregua del principio enunciato in massima, la SC ha ritenuto che correttamente il giudice dell'appello aveva riconosciuto la responsabilita del ministero della pubblica istruzione per l'infortunio subito da un alunno di una classe elementare che, in attesa di essere avviato alla refezione, e, in assenza della insegnante, allontanatasi per accompagnare gli altri scolari alla uscita, era urtato col capo contro lo spigolo di una finestra, ferendosi in modo grave). (V 260/72, mass n 356078; (V 263/70, mass n 345120).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 261, DPR 14/01/1972 num. 3 art. 2, Legge 24/07/1977 num. 616 art. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)