Sez. L, Sentenza n. 6530 del 15/12/1979 (Rv. 403285 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI UN PATRONATO SCOLASTICO - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AD UN DETERMINATO SOGGETTO EX ART 2126 COD CIV PER L'ATTIVITA SUCCESSIVAMENTE SVOLTA A FAVORE DI UN COMUNE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - PRESTAZIONI SVOLTE A FAVORE DI UN PATRONATO SCOLASTICO - RILEVANZA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE AD UN DETERMINATO SOGGETTO EX ART 2126 COD CIV PER L'ATTIVITA SUCCESSIVAMENTE SVOLTA A FAVORE DI UN COMUNE - ESCLUSIONE.*
Poiche i patronati scolastici hanno, ai sensi dell'art 2 della legge 4 marzo 1958 n 261, una propria personalita giuridica di diritto pubblico, le prestazioni lavorative svolte a favore di uno di tali enti non possono essere considerate ai fini della Determinazione della retribuzione spettante ad un determinato soggetto ai sensi dell'art 2126 cod civ per l'attivita svolta successivamente a favore di un comune. (V 5030/79, mass n 401680; (V 4835/79, mass n 401457; (V 3258/77, mass n 386796; (V 3258/77, mass n 386795).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 04/03/1958 num. 261 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)