Sez. 3, Sentenza n. 2466 del 15/04/1980 (Rv. 406194 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - IN GENERE - RINNOVAZIONE, SOSTITUZIONE O NOVAZIONE DI CONTRATTI PRECEDENTI L'1 MARZO 1947 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - IN GENERE - RINNOVAZIONE, SOSTITUZIONE O NOVAZIONE DI CONTRATTI PRECEDENTI L'1 MARZO 1947 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Determinare - agli effetti dell'art 2 della legge 23 maggio 1950 n 253 (che ha escluso dalla proroga legale i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo l'1 marzo 1947, salvo che essi siano da considerare come rinnovazione, sostituzione o novazione di precedenti contratti, anteriori alla data suddetta) - se un contratto di locazione costituisca rinnovazione, sostituzione o novazione di contratti precedenti e compito del giudice del merito, la cui valutazione e insindacabile in Sede di legittimita, se immune da vizi logici e giuridici. (Conf 1800/71, mass n 352311).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)