Sez. 3, Sentenza n. 326 del 18/01/1982 (Rv. 418027 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE (DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE) - RINNOVAZIONE - SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI PRECEDENTI - NOVAZIONE (DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE) - RINNOVAZIONE - SOSTITUZIONE - CONFIGURABILITÀ - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In tema di proroga legale dei contratti di locazione d'immobili urbani, il determinare se un contratto costituisca rinnovazione, sostituzione o novazione di contratto precedente è compito del giudice del merito, la cui valutazione è insindacabile in Sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici ed errori di diritto. (Conf 2466/80, mass n 406194; (Conf 1800/71, mass n 352311).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)