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Sez. 3, Sentenza n. 7227 del 08/09/1987 (Rv. 455341 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LOCAZIONE - PROPOSTA DEL LOCATORE DI AUMENTO DEL CANONE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL MUTATO POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - MERA ADESIONE DEL CONDUTTORE - NOVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455341-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LOCAZIONE - PROPOSTA DEL LOCATORE DI AUMENTO DEL CANONE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AL MUTATO POTERE DI ACQUISTO DELLA MONETA - MERA ADESIONE DEL CONDUTTORE - NOVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La novazione oggettiva del contratto va ravvisata nelle sole ipotesi in cui le parti sostituiscono all'originaria obbligazione una nuova obbligazione, avente oggetto o titolo diverso, sempreché risulti in modo non equivoco la volontà di estinguere la precedente obbligazione e sostituirla con una nuova; non può pertanto presumersi la novazione di un contratto di locazione e, quindi, la stipulazione di un contratto nuovo, sulla base della mera adesione del conduttore ad una proposta del locatore di aumento del canone per adeguarlo al mutato potere d'acquisto della moneta, restando inalterati tutti gli altri elementi del rapporto e mancando l'espressa manifestazione di una volontà novativa. (V 5274/83, mass n 430165; (V 2686/80, mass n 406465; (V 2446/80, mass n 406194).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)