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Sez. 1, Sentenza n. 5262 del 17/03/2015 (Rv. 634653 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE | Prezzo convenuto a corpo - Invariabilità - Rischio di maggiori oneri gravante sull'appaltatore - Conseguenza - Deroga all'art. 1664 cod. civ. - Trasformazione dell'appalto in contratto aleatorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634653-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - IN GENERE

In tema di appalto di opere pubbliche a corpo o "a forfait", il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ.. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 326, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1664

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)